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FAQ
Scheda aggiornata al 14/04/2020

DEVO PRESENTARE LO STESSO GLI SFRATTI ?

Gli sfratti sono sospesi fino al 30.06 p.v., pertanto, prima di tale data, l’esecuzione per rilascio non potrà essere iniziata, rinviata od eseguita.

Fino all’11.05.2020, salvo ulteriore proroga di sospensione dei termini, dette pratiche non dovranno né potranno essere presentate allo sportello accettazione atti, anche se la data dell’accesso fissata dall’UG cadesse in detto periodo.

Quando le pratiche di rilascio potranno essere nuovamente presentate all’Unep, la parte istante dovrà depositare all’Unep il nuovo verbale completo di titoli e precedenti (eventuali) accessi SENZA DATA DI ACCESSO. Sarà infatti l'Ufficiale Giudiziario competente per zona a fissare una nuova data,  rimettendo in termini la procedura(l'esecuzione è già iniziata e non si incorrerà in alcuna decadenza). 

Dal quel momento in poi la procedura riprenderà il normale corso, secondo  quanto disposto dal Protocollo Sfratti in vigore presso questo Unep.

Si invita l’utenza a consultare il sito http://www.ca.milano.giustizia.it/ufficigiudiziari/unep.aspx?pnl=1  ove verranno indicate le tempistiche  di presentazione dei verbali.

DEVO RITIRARE GLI ATTI E’ APERTA LA RESA?

L’Ufficio Resa sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30. 

Essendo un presidio di emergenza, è possibile che se lei viene un giorno in cui non è presente il funzionario che ha la disponibilità di gestire la cassaforte, Le verrà consegnato soltanto l'atto ma per l'eventuale resto dovrà tornare al termine del periodo di emergenza. Non mi è possibile indicarle ora quando ci saranno questi funzionari perché i turni sono in continuo divenire.

POTETE FARE SCANSIONE ATTI/SPEDIRE PER POSTA?

Purtroppo l’Unep non è in grado di soddisfare la sua richiesta.

In ufficio è presente soltanto un presidio per le emergenze e non sarebbe possibile dirottare il personale presente a svolgere tale attività.

L’Ufficio Restituzione atti è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 10.30.

I termini per l’iscrizione a ruolo decorreranno dall’effettiva consegna dell’atto a parte istante.


QUALI ATTI POSSO PRESENTARE?

Lettera A) in materia civile


1. Cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazione di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

2. Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivati da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

3. Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;

4. Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela: amministrazione di sostegno interdizione inabilitazione;

5. Procedimenti di cui all'art. 35 Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 (TSO);

6. Procedimenti di cui all'art. 12 Legge 22 Maggio 1978, n. 194 (INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZA)

7. Procedimenti per l'adozione di ordine di protezione contro gli abusi familiari;

8. Procedimenti di convalida delle espulsioni, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;

9. Procedimenti di cui agli artt. 283 c.p.c (sospensione efficacia esecutiva sentenza impugnata) 351 c.p.c. (provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) e 373 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio Giudiziario o dal suo Delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del Giudice istruttore o del Presidente del Collegio, egualmente non impugnabile; (ESIBIRE DICHIARAZIONE DI URGENZA FIRMATA DAL CAPO DELL'UFFICIO DAL GIUDICE O DA SUO DELEGATO)


Lettera B) in materia penale:


1. Procedimenti a carico di persone detenute;

2. Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3. Procedimenti che presentano carattere d'urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale.

QUANDO POTRO’ RIPRESENTARE GLI ATTI

Come da D.L. n.23 del 8.04.2020 art. 36, potrà presentare il suo atto a partire dal 12.05.2020, salvo ulteriori proroghe dei termini.

Non sarà necessario rinnovare la notifica del precetto poiché a partire dal 09.03 e sino al giorno 11.05, o eventuale altra data stabilita dal legislatore, il termine dei 90 giorni si intende sospeso.