Patrocinio a spese dello Stato in materia penale |
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DESCRIZIONE | Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce alle persone non abbienti il diritto di difesa in giudizio nell’ambito di un procedimento penale, sia per agire, sia per difendersi. L’ammissione al patrocinio può essere richiesta per ogni fase e grado del processo e per tutte le eventuali procedure derivate, incidentali e comunque connesse.
Il beneficio non è concesso nei seguenti casi:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore;
- ai condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.
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CHI LO PUĂ’ RICHIEDERE | I cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati , imputati, parti offese o danneggiate dal reato o responsabili civili.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi , non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16/01/18 in GU n. 49 del 28/02/18), aumentati a 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (d.m. 16/01/18 in GU n. 49 del 28/02/18).
I limiti di reddito vengono aggiornati ogni due anni in relazione all’indice Istat dei prezzi. |
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DOVE SI RICHIEDE | Cancelleria penale dibattimentale (2° piano stanza 209) se trattasi di procedimenti per i quali è stata fissata udienza;
Cancelleria penale circondariale (2° piano stanza 216) se trattasi di procedimenti per i quali è stata formulata richiesta di archiviazione. |
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COME SI RICHIEDE | La domanda deve essere:
- Presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido e del Codice Fiscale (proprio e dei componenti il nucleo familiare).
- Presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive).
- Inviata a mezzo di raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
- La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
- La richiesta di ammissione al patrocinio;
- Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- L’attestazione dei redditi percepiti nell’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- L’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
Il Giudice di Pace, entro 10 giorni, verifica l'ammissibilità della domanda e può, con decreto motivato: accogliere, sospendere o respingere l'istanza. L’interessato viene avvisato della decisione del Giudice. Copia dell’istanza e del decreto sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di accoglimento dell’istanza, l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte d’Appello . Contro il provvedimento di rigetto della domanda, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello entro 20 giorni. |
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QUANTO COSTA | Nessun costo |
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TEMPO NECESSARIO | Subito se in udienza oppure circa 10-30 giorni. |
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