Conferenza Permanente

Competenze:

Conferenza permanente istituita dall’ articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133  

La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 527, 528, 529 e 530), innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della giustizia.
L’articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, recante ”Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, ha istituito, in luogo della soppressa Commissione di manutenzione, la Conferenza permanente per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4.
La Conferenza è convocata dal Presidente della Corte di Appello, che la presiede, e, sulle materie inerenti alla sicurezza, anche su richiesta del Procuratore Generale.
Essa è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi e alle sue riunioni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del locale consiglio dell’ordine degli avvocati, i Coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati e i rappresentanti degli enti locali.
La prima convocazione dell Conferenza permanente è per il giorno 24 settembre ore 9:30 presso la sala delle adunanze di questa Presidenza, per l’esame dell’allegato ordine del giorno, con invito al Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici a voler indicare il nominativo di un rappresentante dell’Amministrazione da invitare alle riunioni.

Testo della normativa precedente

Con la legge n. 392 del 24 aprile 1941 sono stati trasferiti ai Comuni i servizi relativi ai locali e ai mobili degli Uffici Giudiziari. L'articolo 2, comma 2, della legge prevede che lo Stato versi ai Comuni un contributo annuo per tali servizi. Con la circolare n. 2068/41 il Ministero ha stabilito le istruzioni per l'applicazione della legge. In questa circolare è stata segnalata l’opportunità dell’istituzione di Commissioni di Manutenzione - per la gestione degli spazi - per una più razionale utilizzazione delle risorse strumentali. In seguito ai mutamenti della realtà giudiziaria negli anni, con la circolare n. 22/94 sono state fissate nuove regole su: - composizione, - competenze, - modalità di funzionamento delle Commissioni di Manutenzione. Le Commissioni di Manutenzione sono state formalmente istituite dall’art. 3 del D.P.R. 4 maggio 1998 n. 187. Le Commissioni: - sono istituite in ogni circondario; - sono composte: * dai Capi degli Uffici, * dal Funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, * dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati. Le Commissioni di Manutenzione sono presiedute, con i relativi poteri di coordinamento e di impulso: - dal Presidente della Corte d'Appello - ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del Distretto, dal Presidente del Tribunale. Ai sensi della circolare n. 22/94, anche se gli Uffici giudiziari sono dislocati in più edifici e non concentrati in un unico palazzo, è opportuno costituire un’unica Commissione di manutenzione. L’unicità della Commissione si riferisce: - all’Ufficio di Corte d’Appello nelle sedi capoluogo del Distretto: - all'Ufficio del Tribunale in sede circondariale. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque in ogni caso in cui lo stesso ne ravvisi la necessità. La convocazione della Commissione, per l’esame di argomenti specifici, può inoltre essere sollecitata da ciascun componente. Quando è necessario deliberare su questioni attinenti a un solo edificio è facoltà del Presidente convocare la Commissione in forma ridotta, al fine di semplificarne il funzionamento con la partecipazione: - dei soli Capi degli Uffici aventi sede nell’edificio interessato; - del Dirigente amministrativo più anziano in ruolo; - del Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Alla Commissione di manutenzione sono affidate le delibere in materia di: - acquisizione, manutenzione, assegnazione e adattamento dei locali alle esigenze degli uffici; - riparazione di mobili, servizi di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, pulizia, telefonia, custodia dei locali; - sicurezza delle strutture giudiziarie – fermo restando che debbono essere privilegiate le proposte del Procuratore Generale in base al D.M. 28 ottobre 1993, come chiarito dalla circolare n. 4/94 del 28 marzo 1994. All’esame della Commissione sono sottoposti, per valutazione e osservazioni, i rendiconti redatti dai Comuni per le spese sostenute in relazione ai servizi previsti dalla legge n. 392/1941. Il verbale di approvazione della Commissione deve essere unito ai rendiconti da trasmettere al Ministero della Giustizia, anche ai fini della determinazione da parte dello stesso Ministero del contributo statale annuo spettante ai Comuni. (cfr legge n. 392/41; circ. min. n. 2068/41; circ. n. 22/94; articolo 1,comma 2, e 3 della legge n. 187/1998).

Corte di Appello