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Ottenere equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
Uffici interessatiCorte d'Appello – Volontaria Giurisdizione
Link di interesselegge 89/2001
Informazioni Generali

Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 

La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. 
 
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
A chi rivolgersi

c/o Palazzo di Giustizia Corte d'Appello, via Freguglia, 1, Cancelleria Centrale Civile - Piano: 3° 

 
telefono: 02 54333129
orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 sabato escluso.
Documentazione richiesta

La domanda si propone entro i termini sopra detti, con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte di Appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi d i cui all'art. 125 c.p.c.

La procedura è esente da contributo unificato, è previsto il pagamento di € 27,00 per diritti di notifica.