CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza n. 5395 del
13-1-2010
L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione,
davanti al Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura
alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell’ordine
di esecuzione della pena, a norma dell’art. 656 comma quinto cod. proc. pen.,
deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in
difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 204, anno 1974
In cui si afferma che la “pretesa punitiva” a carco del condannato non è
immodificabile, ma va riesaminata per accertare se la pena, nel tempo, abbia
assolto al fine rieducativo previsto dalla Costituzione.
“Sulla base del precetto costituzionale sorge,
di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni
poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione
della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la
quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine
rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole
garanzia giurisdizionale”.
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 26, anno 1999
"Dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di
coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale."
Si riconosce cioè al detenuto la possibilità di presentare reclamo
in tutti i casi in cui ritenga sia stato violato un suo diritto
costituzionalmente garantito, con una conseguente udienza di trattazione alla
presenza del pubblico ministero e del proprio difensore, con la possibilità di
presentare memorie e di impugnare la decisione del magistrato di sorveglianza
con ricorso per cassazione.