Patrocinio a spese dello Stato |
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AREA | Civile |
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DESCRIZIONE | Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce il diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato |
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CHI LO PUĂ’ RICHIEDERE |
- I cittadini italiani;
- Gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- Gli apolidi.
- Gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente ed intenda proporre impugnazione, avvalendosi dell’istituto del gratuito patrocinio, è necessario presentare una nuova istanza di ammissione. Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 11528,41. |
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DOVE SI RICHIEDE | La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente per territorio in relazione al:
- luogo dove ha sede l’Ufficio Giudiziario ove è in corso il processo oppure innanzi al quale sarà instaurato il processo;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
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COSA OCCORRE | La domanda può essere:
- presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
- presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- le generalità e la residenza della controparte;
- le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
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QUANTO COSTA | Nessun costo |
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TEMPO NECESSARIO | Dipende dai tempi dell'autorità competente del rilascio |
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