Ufficio del Giudice di Pace di Milano

Come fare per


Ricorso per decreto ingiuntivo
DESCRIZIONE

Il ricorso per decreto ingiuntivo è la domanda con cui il creditore provoca l’avvio di un processo speciale diretto ad ottenere un decreto giudiziale di condanna al pagamento di una somma liquida (cioè determinata nell’ammontare) o alla consegna di una quantità di cose fungibili (ovvero quelle prese in considerazione per la loro quantità, peso, numero o misura e non per la loro individualità) o di una cosa mobile determinata. Il credito vantato deve essere anche esigibile (ovvero non sottoposto a termine o condizione al momento in cui viene introdotta la domanda di ingiunzione). Il procedimento che scaturisce da tale domanda è caratterizzato dall’assenza di contraddittorio con il debitore e si svolge in tempi brevi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile – artt. dal n. 633 al n. 656

CHI PUĂ’ PRESENTARE (DEPOSITARE) IL RICORSO

Il creditore di una somma liquida di denaro (sino ad €. 5.000,00) o di una quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata.

Ciò può fare alternativamente:

  • personalmente se il valore del procedimento non eccede l’importo di €. 1.100;
  • personalmente per le somme comprese tra €. 1.101 e 5.000 se il ricorrente viene autorizzato dal Giudice in considerazione delle particolari competenze del creditore e/o della natura ed entità della causa;
  • con l’assistenza di un legale.
DOVE SI PRESENTA (DEPOSITA)

Cancelleria Iscrizione a Ruolo, sita al piano terreno, stanze n. 4 e 5

COME SI RICHIEDE

Il Ministero della Giustizia facilita le operazioni, offrendo al ricorrente la possibilità di compilare il ricorso e/o di preiscriverlo attraverso il proprio sito alla pagina https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=ricorso_di alla voce “compila ricorso - decreto ingiuntivo”.

Tuttavia, la preiscrizione non elimina la necessità di dover iscrivere, successivamente procedendo al deposito del cartaceo, a ruolo il ricorso presso la preposta Cancelleria dell’Ufficio.

Pertanto, nella Cancelleria Iscrizione a Ruolo dovranno sempre essere presentati:

  1. la stampa del protocollo Web generatosi al momento della preiscrizione online;
  2. l’originale del ricorso sottoscritto dalla parte ed una copia del medesimo;
  3. le prove documentali del credito vantato;
  4. Il contributo unificato (C.U.) e (se dovuta) la marca forfettaria da €. 27,00.

In alternativa alla preiscrizione online è, in ogni caso, possibile redigere e sottoscrivere l’originale del ricorso e depositarlo, unitamente ad una copia ed alle prove documentali allegate, presso l’indicata Cancelleria preposta.

Nel ricorso è necessario indicare il codice fiscale o partita iva del creditore e dichiarare il valore del procedimento.

IL creditore può aver notizia dell’avvenuta emissione e pubblicazione del decreto ingiuntivo attraverso il sito alla pagina https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricorsi&pagina=ricorso_di da "ricerche" per mezzo del numero di Ruolo Generale o recandosi presso gli Uffici.

COSTI

I costi riferiti all’iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dipendono dal valore del procedimento (in generale dal valore del credito vantato).

Nel dettaglio:

  • contributo unificato da €. 21,50 per valori compresi entro €. 1.100
  • contributo unificato da €. 49,00 per valori superiori entro €. 5.000
  • marca forfettaria da €. 27 per il valore di €. 1033,01 o superiore

Il contributo unificato dovrà essere corrisposto esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPa. Per il pagamento telematico occorre collegarsi al sito pst.giustizia.it, sezione servizi, voce pagamento pagoPa, utenti non registrati.

TEMPO NECESSARIO

L’ufficio si impegna all’emissione del decreto ingiuntivo entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo del ricorso.