DESCRIZIONE | Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un tipo di procedimento giudiziario comune a tutti gli Stati membri della Comunità (oggi Unione) europea, ad eccezione della Danimarca, caratterizzato da semplicità, proporzionalità e rapidità nonché dal rispetto del contraddittorio e della trasparenza. Si tratta di un procedimento a cognizione piena ed esauriente, alternativo rispetto ai procedimenti cd. “ordinari” (tipici delle legislazioni nazionali) e diretto alla risoluzione delle controversie transfrontaliere (ossia alle controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in un paese dell’UE diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito). La sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Si può fare ricorso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in materia civile e commerciale, nelle controversie il cui valore non ecceda €. 5.000.
La normativa europea, tuttavia, prevede esplicitamente che siano escluse dall’ambito in questione la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri. Vengono inoltre escluse controversie riguardanti: a) lo Stato o la capacità giuridica delle persone fisiche; b) il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni e obbligazioni alimentari; c) i fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; d) la sicurezza sociale; e) l’arbitrato; f) il diritto del lavoro; g) l’affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; h) la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
La sentenza emessa in esito al procedimento in parola viene senz’altro riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, senza che vi sia la necessità di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva (c.d.: exequatur). |
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COMPETENZA GIURISDIZIONALE | La competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo procedimento europeo per le controversie di modesta entità è determinata conformemente al Regolamento UE 2012/21015. Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto: ciò sempre quando la controversia riguarda un contratto con un consumatore. Il domicilio viene determinato a norma della legge nazionale del Giudice adito. Per le piccole imprese varrà la sede.
In Italia gli Organi Giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il Giudice di Pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il Tribunale Ordinario Civile o la Corte d’Appello in funzione di giudice in unico grado. |
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COME SI RICHIEDE | Il procedimento europeo per i procedimenti di modesta entità prevede l’uso di moduli standard.
Tutta la modulistica è reperibile sul portale della Giustizia Europea https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do?clang=it - vedi modulistica europea - e può essere scaricata o compilata nella lingua desiderata (quella dello Stato in cui si presenta o deposita la domanda) e poi stampata.
Il procedimento si svolge essenzialmente in forma scritta. L’organo giurisdizionale è tenuto a fissare un’udienza solamente laddove la ritenga necessaria oppure sia richiesta da una delle parti. L’attore introduce il procedimento in questione compilando ed inviando all’organo giurisdizionale competente la propria domanda, utilizzando il modulo standard A L’atto introduttivo deve indicare una descrizione delle prove a sostegno dei fatti allegati e deve essere accompagnata, “ove opportuno”, da ogni documento giustificativo inerente. Il Giudice verifica prima di tutto e preliminarmente che la domanda rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento. Successivamente valuta se le informazioni fornite dall’attore siano pertinenti, sufficientemente chiare e qualora il modulo A non sia stato correttamente completato invita l’attore – col modulo B - ad un integrazione della domanda, Ciò a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda sia irricevibile. Entro 14 giorni dalla ricezione del modulo A debitamente compilato una copia della domanda e, se ritenuto, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica, sono notificati alla controparte. Il convenuto può esercitare il proprio diritto di replica entro trenta giorni dalla notifica della domanda, compilando il modulo standard C, allegando, “ove opportuno”, i documenti giustificativi a corredo. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore ma qualora in essa il convenuto abbia eccepito che il valore della controversia supera il limite stabilito, il Giudice dovrà decidere entro trenta giorni se la controversia rientri o meno nel campo d’applicazione del Regolamento. Eventuali domande riconvenzionali sono inviate anch’esse mediante moduli standard e l’attore ha trenta giorni per poter rispondere; qualora il valore della domanda principale e della riconvenzionale superi quello prescritto non si applicherà il procedimento in questione. Il Giudice determina i mezzi di assunzione delle prove, indispensabili ai fini della decisione, secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità previste dalla legge interna. Il Regolamento, però gli consente di ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti, anche tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione. Entro trenta giorni dalla replica del convenuto, dall’eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia il Giudice deve emanare sentenza. Il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante sia prevista per il convenuto una limitata possibilità di richiedere il riesame dello stesso o la sospensione dell’esecutività. La sentenza “è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”. Il procedimento di esecuzione, tuttavia, viene disciplinato dalla legge nazionale interna: la parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia (eventualmente accompagnato da traduzione effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione) della sentenza ed il certificato di esecutorietà e tale controllo, che l’ordinamento italiano attribuisce al Cancellerie, viene demandato dal Regolamento al Giudice. L’unico motivo legittimo per il quale uno Stato membro può rifiutarsi di eseguire una sentenza è quello in cui sia in conflitto con una precedente sentenza passata in giudicato, riconosciuta ed eseguita e contro la quale l’esecutato non abbia avuto facoltà di far valere il contrasto.
Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, senza spese supplementari.
La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata o per via elettronica.
La domanda deve essere presentata nella lingua o in una delle lingue dell'Organo Giurisdizionale adito. Tale lingua è utilizzata anche per la replica, eventuali domande riconvenzionali, descrizioni dei documenti giustificativi ecc. |
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COSTI | I costi riferiti all’iscrizione a ruolo dipendono dal valore del procedimento.
Nel dettaglio:
- contributo unificato da €. 43,00 per valori compresi entro €. 1.100
- contributo unificato da €. 98,00 per valori superiori entro €. 5.000
- marca forfettaria da €. 27 per il valore di €. 1033,01 o superiore
Il contributo unificato dovrà essere corrisposto esclusivamente mediante pagamento telematico PagoPa. Per il pagamento telematico occorre collegarsi al sito pst.giustizia.it, sezione servizi, voce pagamento pagoPa, utenti non registrati. |
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